PARTITO NAZIONALE
9 Dicembre Forconi
per la Sovranità
Articolo 1
Il Partito è una libera aggregazione di persone senza scopo di lucro.
​
Articolo 2 - Sede
La “Sede” del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” è fissata in Roma, Via Beniamino Costantini n. 73.
I contatti con il Partito sono inoltre assicurati all'indirizzo www.novedicembreforconi.it/contatti
​
Articolo 3 – Finalità
Il “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” è un partito nazionale costituito da elettori ed iscritti, fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione. Il partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” persegue la finalità di tutelare, difendere ed eventualmente ampliare in sede nazionale ed internazionale, esclusivamente gli interessi generali della cittadinanza e della popolazione italiana, nella legalità e nel rispetto integrale dei principi fondamentali, espressione del diritto naturale e della nostra Carta Costituzionale.
A questo Organismo saranno chiamati a partecipare tutte le organizzazioni, le associazioni, i movimenti, i singoli cittadini che condividono l'obiettivo per cui il partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” è stato costituito, sotto un'unica bandiera, quella del tricolore italiano.
Il Partito “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” richiama ognuno innanzitutto ad un percorso interiore, ad un dovere collettivo e sociale al fine di dare priorità all'essere, piuttosto che all'avere.
La sacralità della Vita, dell'ambiente ed il Diritto naturale degli esseri viventi devono prevalere sull’Economia e sulla Finanza, per far si che la moneta ed il denaro siano una mera misura del valore del lavoro umano e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.
Il “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” propone quindi un piano dettagliato per l'uscita dalla dittatura finanziaria esistente e per il ripristino della Sovranità ed il pieno rispetto dei dettami costituzionali in materia di rappresentatività della volontà popolare, attraverso 8 (otto) punti, e precisamente:
1. Non ci riconosciamo in questo potere finanziario, illegittimamente costituitosi che, subdolamente, si è sostituito alle nostre istituzioni democratiche, ci ha accompagnato alla fame, ha distrutto l'identità di un Paese, ha annientato il futuro di intere generazioni ed ha cancellato il diritto ad un lavoro dignitoso per tutte le persone oneste.
2. Ritorno alle urne con sistema elettorale di tipo proporzionale; Nel pieno rispetto dei dettami costituzionali in materia di rappresentatività della volontà popolare.
3. Scioglimento delle camere; Finalizzato al pieno rispetto dei dettami costituzionali in materia di rappresentatività della volontà popolare;
4. Immediate dimissioni del Presidente della Repubblica; Finalizzato al pieno rispetto dei dettami costituzionali in materia di rappresentatività della volontà popolare.
5. Ripristino e rispetto della Costituzione e di tutte le Sovranità a partire da quella monetaria, popolare e territoriale;
6. Disconoscimento dei fondi finanziari di salvataggio europei e di tutti i trattati internazionali firmati dall'Italia a partire dall'anno 2006; Finalizzato al pieno rispetto dei dettami costituzionali in materia di Sovranità popolare.
7. Inserimento nella Costituzione del referendum propositivo e vincolante;
8. Che siano perseguiti a norma di legge ed interdetti a vita da qualsiasi incarico pubblico tutti coloro del mondo politico, economico, industriale ed istituzionale che hanno distrutto la nostra economia e permesso che il Popolo Italiano venisse ridotto in schiavitù.
Il “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” richiede inoltre di volere uno Stato al servizio di ogni cittadino e pretende una classe politica e dirigente all’altezza del Paese, selezionata con criteri di trasparenza i cui valori imprescindibili sono: Onestà, Impegno e Competenza.
Si batte pertanto con ogni mezzo nei confronti dei soggetti pubblici e privati per un equilibrato, e non distruttivo uso individuale delle risorse dell’Ambiente, per la corretta gestione del territorio e dell’economia, per l’efficienza, la qualità e la razionalità dei servizi, per la semplificazione e la comprensibilità delle norme e degli ordinamenti, della istituzione di una Banca Nazionale e di una banca commerciale pubblica, della riforma del sistema fiscale, tributario e di riscossione, allo scopo di affermare la Sovranità dell'essere umano.
Combatte ogni forma di malgoverno e di malaffare ed è contro la dominazione della burocrazia e del fisco. Sostiene il libero e razionale sviluppo del Popolo basato:
- sul rispetto dei principi di democrazia e dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale, quali la libertà, la fratellanza, l'uguaglianza dei diritti e l'unicità di ogni essere umano;
- su una progressività dei doveri in proporzione alle responsabilità sociali assunte;
- sull’osservanza dei principi di imparzialità, di giustizia e di legalità, di buona amministrazione, da parte dei Governi e degli Enti pubblici e di controllo;
- sulla solidarietà, sulla tutela della dignità di ogni persona - specialmente dei più deboli ed indifesi - e sulla difesa dei diritti dell’individuo, contro ogni forma di violenza e di arroganza, di ingiusta privazione di strumenti e di mezzi, che ne ostacolino la crescita materiale, spirituale e di fratellanza;
- sulla salvaguardia degli interessi fondamentali alla salute, all’istruzione, alla conoscenza ed all’innovazione;
- sulla libera divulgazione della cultura, del sapere, delle idee e delle opinioni.
- sulla tutela della nostra cultura e delle nostre tradizioni nazionali e locali;
- sulla salvaguardia e sulla maggior tutela dell'ambiente
Per il raggiungimento degli obiettivi, il Partito “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” potrà presentarsi ad elezioni con qualsiasi cittadino che abbia lavorato o che stia lavorando concretamente al raggiungimento dell'obiettivo che vuole perseguire.
Per raggiungere tali obiettivi il partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”:
- organizzerà manifestazioni, i cui soci partecipanti sono tenuti a rispettare il codice etico di comportamento, (inserito nel presente statuto), incontri, mostre, convegni, lezioni, concerti, spettacoli, visite, raccolte di fondi da destinare alla beneficenza e renderà disponibili informazioni giuridiche, turistiche, politiche, culturali, economiche, amministrative, ecc., anche attraverso accordi e scambi di conoscenze ed esperienze con altre Associazioni, Movimenti e Istituzioni;
- promuoverà la realizzazione, anche direttamente, di banche dati, materiale divulgativo, studi, ricerche, esplorazioni, pubblicazioni, giornali, riviste, libri, audiovisivi, e quant'altro sia ritenuto utile per favorire l’informazione e l'approfondimento o la divulgazione della conoscenza - al più vasto pubblico - di tutti gli argomenti relativi alle sue finalità;
- collaborerà con Enti, Istituzioni, Università, Associazioni ed aderirà ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano le medesime finalità, anche ai fini della ricerca e della individuazione e divulgazione di nuove tecnologie, produzione di materiali nuovi e fonti di energia alternative;
- formerà figure professionali nel campo del diritto, della scienza, dell’economia, della medicina, del commercio, dell’arte, dello spettacolo, della cultura ed in qualunque altro settore ritenuto utile e pertinente;
- metterà in atto ogni altra iniziativa utile per il conseguimento degli scopi sociali.
​
Articolo 4 - Durata
Il partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” ha durata illimitata.
Come Partito Politico senza scopo di lucro, si configura nella forma di Associazione non riconosciuta a norma del Titolo I Cap. III, Articolo 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto, e potrà assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale a carattere provinciale, regionale, nazionale ed anche internazionale, previa iscrizione negli appositi registri.
​
Articolo 5 – Simbolo e denominazione
Il partito politico viene denominato: “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”.
Il Simbolo del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”, allegato al presente atto, è rappresentato da: un cerchio diviso a metà da una fascia tricolore verde bianca e rossa ondulata nel mezzo. La metà superiore del cerchio è di colore rosso amaranto leggermente sfumata orizzontalmente mentre la parte inferiore del cerchio è di colore verde. Nella parte superiore del cerchio su sfondo rosso amaranto appare il numero “9” e la scritta “Dicembre” entrambe con una leggera ombreggiatura. Nella parte inferiore del cerchio su sfondo verde appare la scritta “FORCONI”.
L’utilizzo del simbolo e della denominazione “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” avviene in conformità e nei limiti stabiliti in modo inderogabile dal Consiglio Direttivo Nazionale sentito il parere del Presidente.
Il simbolo è anche contrassegno elettorale.
Lo stesso Consiglio Direttivo Nazionale può disporre eventuali modifiche del simbolo, sentito il parere del Presidente.
Eventuali modifiche del simbolo ai soli fini elettorali nelle elezioni europee, politiche, amministrative, regionali o comunali sono sempre demandate al Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere del Presidente.
Il Consiglio Direttivo nazionale concede l’utilizzo del simbolo ai coordinamenti provinciali regolarmente costituiti ai sensi del presente Statuto e per il perseguimento delle finalità in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l’utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, per tutti i tipi di elezione, può suggerire e apportare al simbolo ed al contrassegno le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle disposizioni del presente statuto. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione “9 Dicembre Forconi” o “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”, sia con l’aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali o amministrative o politiche nazionali od europee. Tutti i simboli usati nel tempo dal partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, nonché qualunque altro simbolo contenente la dicitura “9 Dicembre Forconi”, sono di diritto trasferiti e sono esclusiva del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”.
​
Articolo 6 – Patrimonio
Il patrimonio del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” è costituito da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributo proporzionale al 7,5% (sette virgola cinque per cento) per chi ha incarichi politici con remunerazioni al di sopra di Euro 20.000,00 (euro ventimila e zero centesimi) netti annui quale somma di stipendio e di rimborsi per tali attività;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o società, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dello Stato, enti pubblici, istituzioni, nazionali o esteri;
- proventi da convenzioni e sponsorizzazioni;
- introiti da attività e manifestazioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
In nessun caso di scioglimento del partito, né in caso di morte dell’associato, recesso o esclusione può darsi luogo alla restituzione di quanto versato.
​
Articolo 7 - ORGANI del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi la Sovranità”
Sono organi della “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”:
- I Padri Fondatori;
- I Soci
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Congresso Nazionale;
- Il Presidente Nazionale;
- Il Segretario Nazionale;
- Il Tesoriere;
- L’Organo nazionale di Controllo sull’Amministrazione;
- La Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia;
- Il Responsabile Nazionale Organizzativo e del Territorio;
- Il Responsabile gestione, coordinamento e controllo comunicazioni reti informatiche;
- Il Portavoce nazionale;
​
Articolo 8 - Padri Fondatori
I soci Benemeriti, i soci Sostenitori, e i soci Ordinari del Partito 9 Dicembre Forconi in regola con il versamento della quota associativa, nonché i Fondatori del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”, intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo del nuovo partito politico, assumono la qualifica di Padri Fondatori.
I Padri Fondatori del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” hanno diritto alla partecipazione con diritto di voto al Congresso nazionale.
I provvedimenti sanzionatori, nei confronti dei Padri Fondatori, sono di esclusiva competenza della Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia.
È ammesso il ricorso in appello al Presidente Nazionale.
​
Articolo 9 - I Soci
Sono Soci le persone fisiche e i soggetti giuridici di qualsiasi cittadinanza e nazionalità che condividono le finalità indicate nel presente statuto così come all'Articolo 3.
L’iscrizione al partito, così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici, può avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento del diciottesimo anno di età. I soci si distinguono in:
Soci Padri Fondatori, Soci Ordinari; Soci Sostenitori; Soci Onorari.
Sono Soci con la qualifica di Padri Fondatori i soggetti riconosciuti all'Articolo 8 del presente statuto.
Sono Soci Ordinari coloro che ne fanno successivamente richiesta. Anch’essi versano la quota di iscrizione annua.
Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono con un determinante sostegno economico o materiale alla vita del Partito e che vengono esentati dal pagamento della normale quota associativa. La qualifica di socio sostenitore ha validità annuale.
Sono Soci Onorari coloro che, per il prestigio in campo culturale e sociale, si distinguono per l'attivismo e possono meglio qualificare il partito. Sono esentati dal versare la normale quota associativa. La qualifica di socio onorario è a tempo indeterminato.
La qualità di socio, compresa quella di fondatore, si può perdere per decesso, dimissioni o revoca.
La Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia può revocare l'iscrizione a coloro che non venissero ritenuti più idonei o che non fossero più in possesso dei requisiti di moralità, correttezza e lealtà compatibili con le finalità stabilite dallo Statuto, oppure per il non adempimento del pagamento della quota associativa annuale ove prevista.
I Soci esclusi possono opporsi al provvedimento della Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia di fronte al Consiglio Direttivo Nazionale.
Le nuove iscrizioni potranno essere respinte a giudizio insindacabile della maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale o dal Presidente.
Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti (ad eccezione dei Padri Fondatori). Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dal partito ed intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie nelle modalità previste.
Tutti i Soci hanno diritto di voto partecipativo alla vita e alle decisioni del partito da esercitare direttamente o delegando, laddove previsto, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi del Partito secondo le regole statutarie.
Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti sociali e di pagare la quota sociale.
Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente autorizzati e opportunamente documentati o affidamento di un incarico professionale o altro incarico retribuito su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, necessari per le attività dell’Associazione.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
​
Articolo 10 - Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è l’organo rappresentativo di tutti gli associati del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” ed è competente per le modifiche del presente Statuto.
Esso stabilisce la linea politica e programmatica del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”.
Partecipano al Congresso nazionale, con diritto di intervento e di voto:
- I Padri Fondatori;
- Il Presidente Nazionale;
- Il Vice-Presidente Nazionale
- Il Segretario Nazionale
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- Il Comitato Amministrativo Nazionale;
- Il Tesoriere
- L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione;
- Il responsabile nazionale Organizzativo e del Territorio;
- I membri della Commissione Nazionale di garanzia;
- I referenti provinciali espressi dai Coordinamenti;
- I referenti espressi dai Coordinamenti delle città metropolitane (cinque per ogni città metropolitana);
- I 20 (venti) Coordinatori regionali
- I coordinatori regionali di categoria.
- I coordinatori nazionali di categoria.
Sono inoltre membri di diritto e votanti: i Parlamentari nazionali, parlamentari europei, i Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, purché in regola con le norme sul tesseramento degli Associati Ordinari Militanti.
Il Congresso nazionale è convocato in via ordinaria dal Presidente o da almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo Nazionale, o da almeno il 15% (quindici per cento) dei soci; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno il 30% (trenta per cento) dei soci con diritto di voto e partecipazione al Congresso Nazionale.
Il Congresso Nazionale straordinario delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento del Partito.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Congresso nazionale elegge il Segretario nazionale. Tale carica, a partire dal secondo congresso nazionale, sarà incompatibile con qualsiasi altra carica nel partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”.
Il Congresso Nazionale è l'organo rappresentativo di tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano del partito.
Il Congresso Nazionale è convocato almeno una volta ogni tre anni per verificare le attività svolte e fornire le linee programmatiche e rinnovare le cariche elettive previste.
Il Congresso può essere riunito sia fisicamente che attraverso un luogo virtuale quale il sito internet.
Il Congresso Nazionale sia ordinario che straordinario deve essere convocato almeno 15 (quindici) giorni prima mediante affissione di avviso presso la sede sociale o altra forma di notifica e/o di comunicazione che ne garantisca il recepimento da parte degli associati.
Il Congresso Nazionale è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei delegati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
I voti sono espressi in forma palese ed ogni socio delegato ha diritto ad un solo voto ed è ammessa una sola delega salvo deroghe emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale indicate nel bando di convocazione.
All’apertura dell'assemblea fisica si eleggerà un Presidente ed un Segretario del Congresso, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Ogni socio potrà in ogni momento modificare la propria posizione in merito e sarà ritenuta valida l'espressione del voto solo alla chiusura della votazione stessa.
Il Congresso nazionale elegge, inoltre, gli altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo le prescrizioni di cui al successivo Articolo 12 (dodici).
​
Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo Nazionale
Ogni membro del consiglio direttivo deve eccellere in almeno 2 (due) dei requisiti fondamentali: Onestà Impegno e Competenza.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da:
- 3 (tre) soci Costituenti.
- 3 (tre) membri eletti dal Congresso nazionale
- il Presidente Nazionale;
- il Vice- Presidente nazionale
- il Segretario nazionale;
I 3 (tre) soci costituenti sono membri permanenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
I membri eletti dal Congresso nazionale rimangono in carica 3 (tre) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.
Al primo Congresso fondativo, l'assemblea eleggerà i suoi 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo che dureranno in carica 3 (tre) anni.
Ogni tre anni, il Congresso Nazionale dovrà rieleggere i suoi 3 (tre) membri e aggiungerne uno nuovo fino a quando il numero totale dei membri che costituiscono il Consiglio Direttivo Nazionale arriverà al numero complessivo di 12 (dodici).
Il membro eletto al Consiglio Direttivo Nazionale che, senza giustificato motivo, risulta assente a tre riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell’ultimo Congresso nazionale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti, il Consiglio Direttivo Nazionale provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante.
Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale comportano la convocazione automatica del Congresso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dall’evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio Direttivo Nazionale vengono assunte dal Presidente Nazionale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest’ultimo, dal Segretario Nazionale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo nazionale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale determina l’azione generale del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, con propria delibera, può correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d’ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale designa nel suo ambito, il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario politico, il Tesoriere, il Portavoce Nazionale, il responsabile nazionale organizzativo e del territorio, inoltre affida, anche di propria iniziativa, ai Soci, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri.
Sono valide le riunioni non convocate secondo le norme precedenti qualora siano presenti tutti i componenti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale deve essere convocato almeno due volte l’anno, tramite affissione in sede e/o sul sito o in altra forma di comunicazione o di notifica che ne garantisca il recepimento da parte degli interessati, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni prima della seduta. Le sedute possono essere fatte anche in audio - video conferenza.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Con apposita delibera, il Consiglio Direttivo Nazionale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale determina il numero totale dei delegati al Congresso nazionale secondo quanto qui di seguito stabilito:
- I Padri Fondatori;
- Il Presidente Nazionale;
- Il Vice-Presidente Nazionale
- Il Segretario Nazionale
- Il Comitato Amministrativo Nazionale;
- Il Tesoriere
- L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione;
- Il responsabile nazionale Organizzativo e del Territorio (Coordinatore Nazionale);
- I membri della Commissione Nazionale di garanzia;
- I referenti provinciali espressi dai Coordinamenti; Uno per ogni provincia;
- I referenti espressi dai Coordinamenti delle città metropolitane (cinque per ogni città metropolitana);
- N° 20 (venti) coordinatori regionali. (Uno per ogni regione)
- N° 20 (venti) coordinatori regionali di categoria. (Uno per ogni regione)
- I coordinatori nazionali di categoria. (Uno per ogni categoria)
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha la facoltà di concedere e regolamentare l’uso delle deleghe.
È di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale:
a) Deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
b) Approvare nei termini di legge, il rendiconto del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” predisposto dal Comitato Amministrativo nazionale;
c) Stabilire l’importo delle quote associative;
d) Nominare i 2 (due) membri della Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia secondo le modalità indicate all'Articolo 19 (diciannove) del presente statuto;
e) Nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali;
f) Vigilare sul comportamento politico di tutti i soci che ricoprono cariche.
Il Consiglio Direttivo Nazionale emana il Regolamento sulle incompatibilità fra le cariche del Partito e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.
È organo di ultima istanza degli Associati Ordinari Militanti con più di 10 (dieci) anni di militanza consecutiva, colpiti da provvedimenti disciplinari.
In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Coordinatori provinciale, regionali e di settore e delibera, altresì, gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici.
In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera gli eventuali accordi con altre liste.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ratifica le deliberazioni dei Coordinamenti Nazionali relative al candidato Governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le città capoluogo di regione e alle relative liste.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”. In particolare, può nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale.
I soci delegati e/o incaricati, ad ogni livello e grado, del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” devono aver accettato in ogni sua parte il presente Statuto e non essere iscritti contemporaneamente ad altro partito politico, pena la nullità dell’incarico e/o della delega.
​
Articolo 12 - Il Presidente nazionale
Il Presidente nazionale è garante dell’unità del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” e promuove, con ogni idoneo mezzo, l’identità nazionale in collegamento e di intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Segretario Politico.
Al Presidente del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” spetta la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.
È membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Disciplinare e di Garanzia.
In caso di contestuali dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale e di impedimento o dimissioni del Segretario nazionale, il Presidente nazionale assume i poteri e le competenze del Consiglio Direttivo Nazionale e convoca entro 120 (centoventi) giorni il Congresso Nazionale straordinario per il rinnovo degli organi elettivi. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.
Il Presidente convoca, presenzia, convalida l'assemblea del Congresso Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale; cura l’esecuzione delle delibere; sorveglia sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti; cura la predisposizione dei bilanci.
In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice-Presidente o dal Presidente della Commissione Nazionale di Vigilanza e Garanzia.
Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo Nazionale oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi del partito, per tali atti è necessaria la successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, che dovrà intervenire entro un mese dal compimento dell’atto di urgenza.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal partito, ivi compresi apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali.
Il Presidente è coadiuvato nei suoi compiti da un segretario, nominato di volta in volta, che redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, gli altri libri associativi, delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dei regolamenti sociali, svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale.
Il Presidente, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”.
Può ricoprire qualsiasi altra carica esclusa quella di Presidente della Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia.
​
Articolo 13 - Il Vice - Presidente nazionale
Sostituisce per assenza o impedimento il Presidente. Può ricoprire qualsiasi altra carica esclusa quella di Presidente della Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia.
​
Articolo 14 – La Consulta del Presidente
Il Presidente può avvalersi della collaborazione di una Consulta costituita da esponenti, anche esterni al Partito, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale.
La Consulta, nominata dal Presidente, ha il compito di fornirgli indicazioni e proposte, nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.
Sono di diritto membri della Consulta del Presidente i Presidenti delle Associazioni riconosciute all'Articolo Associazioni.
Sono nominati dal Presidente, sentito il parere del Segretario Politico e del Consiglio Direttivo Nazionale i responsabili nazionali dei settori:
- Enti Locali
- Dipartimenti
- Comunicazione ed Immagine
- Formazione
- Associazioni
- Eventi
Essi collaborano con il Presidente al fine di coordinare l’attività del partito nei rispettivi settori di competenza. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, può istituire nuovi settori oltre a quelli indicati nel presente articolo.
​
Articolo 15 - Il Segretario politico nazionale
E' colui che relaziona e avanza proposte e rappresenta all'esterno la linea politica del partito politico.
Il Segretario nazionale è altresì autorizzato a presentare querele, attivare giudizi in sede civile e penale e svolgere ogni e qualsivoglia attività, che lo stesso riterrà utile, in favore del Partito avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale.
Il Segretario nazionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”.
Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”.
Esegue e coordina le direttive del Congresso Direttivo Nazionale dando attuazione alla linea politica e programmatica del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”; Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per il “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”.
Il Segretario nazionale dura in carica 3 (tre) anni. Egli nomina e revoca fino a 2 (due) suoi vice scegliendoli tra tutti gli Associati, compresi quelli Ordinari.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina a maggioranza semplice un Segretario nazionale pro-tempore il quale convoca il Congresso Direttivo Nazionale straordinario per l’elezione del nuovo Segretario nazionale. Il Congresso nazionale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario nazionale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso. Può ricoprire qualsiasi altra carica nel rispetto del presente statuto esclusa quella di Presidente della Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia.
​
Articolo 16 - Il Tesoriere
1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti che lo scelgono fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica tre anni.
3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Consiglio Direttivo Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del Congresso Nazionale.
4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
6. Il tesoriere, così come il Presidente, ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del partito.
Tutte le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale devono essere autorizzate da quest'ultimo a maggioranza semplice con assemblea ordinaria ma comunque verbalizzata. Può ricoprire qualsiasi altra carica nel rispetto del presente statuto esclusa quella di Presidente della Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia.
​
Articolo 17 – Organo nazionale di controllo sull'amministrazione
La gestione amministrativa ed economico-finanziaria del partito politico “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” spetta al Tesoriere.
L'Organo nazionale di controllo sull'amministrazione è costituito da 3 (tre) membri.
I componenti dell'Organo nazionale di controllo sull'amministrazione sono nominati dal Segretario nazionale tra tutti gli Associati Ordinari. L'Organo nazionale di controllo sull'amministrazione può essere revocato in ogni momento dal Segretario nazionale.
L'Organo nazionale di controllo sull'amministrazione ha il compito di verificare il buon operato del Tesoriere nel rispetto delle linee guide assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale.
L'Organo nazionale di controllo sull'amministrazione controlla l’intero iter amministrativo e può accedere a tal fine alla documentazione bancaria e contabile del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” in qualsiasi momento anche senza il consenso del Presidente Nazionale.
L'Organo nazionale di controllo sull'amministrazione riceve trimestralmente una rendicontazione da parte del Tesoriere sull’utilizzo dei fondi erogati dal “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” in particolare e su tutta la gestione. Può inoltre richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.
L'Organo nazionale di controllo sull'amministrazione ogni sei mesi è tenuto ad inviare una relazione al Consiglio Direttivo Nazionale.
In caso di necessità può richiedere una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo Nazionale e presentare mozione di sfiducia motivata del Tesoriere al Consiglio Direttivo Nazionale.
​
Articolo 18 – Bilancio
Gli esercizi del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile dell’anno successivo il Consiglio Direttivo Nazionale predispone ed approva il bilancio consuntivo ed entro la fine di ogni anno predispone ed approva il bilancio preventivo.
I bilanci devono essere messi a disposizione entro 30 (trenta) giorni dell’approvazione agli associati che intendano prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale del Partito elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato dei beni mobili ed immobili di proprietà del Partito.
Al “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” è vietato, sia in modo diretto che indiretto, distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve, quote associative, capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” ha l’obbligo di impiegare avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.
​
Articolo 19 – Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia
La Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia è l’organo che può assumere provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli Associati Ordinari e nei confronti di tutti i Padri Fondatori, dei Coordinatori Provinciali, regionali o di settore, dei Parlamentari, degli Europarlamentari, dei Consiglieri Regionali e dei Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane. È organo di appello rispetto ai provvedimenti di espulsione adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è composto dal:
- Presidente nazionale;
- Presidente della Commissione nominato dai soci Costituenti;
- Responsabile nazionale Organizzativo e del Territorio (Coordinatore Nazionale);
- 2 (due) membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi componenti che non siano il Segretario Nazionale ed il Tesoriere;
La Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia è convocata dal Presidente Nazionale, dal Responsabile Nazionale Organizzativo o dal Presidente della Commissione Nazionale che svolge, altresì, l’attività istruttoria e redige il verbale delle sedute.
La Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente della Commissione vale doppio.
Gli associati sanzionati con provvedimenti disciplinari assunti dal Comitato Disciplinare e di Garanzia possono ricorrere al Consiglio Direttivo nazionale come organo di ultima istanza.
I membri sanzionati o sottoposti a provvedimenti disciplinari non hanno diritto di voto in merito alle istanze.
​
Articolo 20 - Il Responsabile nazionale organizzativo e del territorio
Il Responsabile Nazionale Organizzativo e del Territorio è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, è membro di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale e della Commissione Nazionale Disciplinare e di Garanzia. Coordina l’azione generale del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” sotto il profilo organizzativo e verifica l’applicazione delle linee d’azione generale espresse dal Partito. Può partecipare, anche di sua iniziativa, ai lavori di tutte le riunioni e assemblee territoriali, vigila sull’adozione ed attuazione delle delibere dei coordinamenti provinciali e sull'osservanza dello Statuto e il comportamento di tutti gli organi periferici del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”.
E' delegato a nominare pro-tempore i coordinatori provinciali e regionali nonché di categoria.
Può ricoprire qualsiasi altra carica.
​
Articolo 21 - Organizzazione territoriale
L'azione politica del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” è promossa e coordinata su base provinciale da coordinamenti provinciali, unità organizzativa fondamentale del Partito.
Ogni coordinamento deve essere composto da almeno 20 (venti) membri/soci regolarmente iscritti, espressione della volontà dell'assemblea territoriale.
Al raggiungimento di almeno 20 (venti) soci, ogni coordinamento provinciale dovrà eleggere secondo un proprio regolamento accettato dal Responsabile Nazionale Organizzativo e del Territorio il proprio referente Provinciale e delegato per il Congresso Nazionale.
Al raggiungimento di almeno 2 (due) coordinamenti provinciali con un proprio referente eletto, le assemblee congiunte, secondo un proprio regolamento accettato dal Responsabile Nazionale Organizzativo e del Territorio, eleggeranno il proprio referente regionale e delegato per il Congresso Nazionale.
A livello comunale viene demandata alla relativa assemblea la struttura e la composizione dei propri rappresentanti.
Il Responsabile Nazionale Organizzativo e del Territorio ratifica, ed eventualmente solleva obiezioni o dà suggerimenti per iscritto, su quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale e rilascia (con facoltà di revoca) le relative deleghe territoriali ufficiali e pro-tempore. L'organizzazione territoriale decade al momento dell'elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo Nazionale.
​
Articolo 22 - Il Portavoce nazionale
Alla base del lavoro del portavoce, sta il rapporto fiduciario con i vertici del partito, il che non implica, necessariamente, che questi ne condivida lo stesso orientamento politico. Il portavoce è il fiduciario dell’autorità per la quale svolge anche una funzione di supporto, ma il suo ruolo è comunicare le politiche di chi sta rappresentando: il suo compito fondamentale è, in sintesi, di tradurre e comunicare il programma istituzionale del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”. E' prevista la nomina di più di un portavoce nazionale a seconda delle esigenze territoriali e/o di categoria e/o di differenti interlocutori.
Il Portavoce nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e rimane in carica fino a revoca del mandato.
​
Articolo 23 - Associazioni
Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità del presente Statuto possono aderire al “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” con le modalità previste dal Regolamento Adesioni.
Le associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di no profit e terzo settore.
L’associazione può richiedere il riconoscimento al Consiglio Direttivo Nazionale, al Referente/Coordinatore regionale, provinciale o di settore/categoria, secondo l’ambito della propria attività.
Le condizioni per il riconoscimento sono:
- l’adesione formale dell’associazione e il versamento della relativa quota al Partito;
- una relazione sul progetto politico dell’associazione che illustri la convergenza di questo con i principi e le finalità del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” ed in quali settori di attività si voglia concretizzare l’azione dell’associazione;
- la conformità dello Statuto e dell’Atto Costitutivo dell’associazione alla normativa vigente in materia di no profit e terzo settore;
- la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’associazione di accettare la rappresentanza politica del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” da parte del Circolo territoriale e gli indirizzi politici del Coordinamento provinciale per i territori di rispettiva competenza, rinunciando all’utilizzo del simbolo del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” se non autorizzato.
I Presidenti delle Associazioni fanno parte della Consulta del Presidente e godono di piena autonomia amministrativa e contabile.
​
Articolo 24 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE DEI SOCI
1) Non è ammessa l’incitazione alla violenza.
2) Non è ammessa alcuna forma di discriminazione in merito a religione, ideologia politica, regione di appartenenza e razza, né ogni altra forma di disgregazione dell’Unico Popolo Italiano.
3) Non è benvoluto il turpiloquio, compreso quello sui social network.
4) Il principio ispiratore è la collaborazione e l'aiuto reciproco tra cittadini.
5) Non esiste qualcuno che “comanda” ed altri che obbediscono, ma un gruppo organizzativo funzionale agli obiettivi del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”.
6) Si invocano rispetto ed adesione alle idee fondamentali e a tutti coloro che si sono adoperati e si adoperano senza secondi fini per il raggiungimento dei nostri ideali.
7) Ciascun cittadino sceglie liberamente di partecipare all’iniziativa; non sono ammesse forme di coercizione o di biasimo per scelte individuali diverse. Non è ammessa alcuna forma di violenza fisica o verbale per chi non approva le nostre scelte.
8) Nelle discussioni e nei confronti (sui social networks, di persona ecc.) si ricorda che siamo civili, non violenti e rispettosi; non sono ammesse forme di insulto o giudizio per posizioni/opinioni differenti dalle proprie.
9) Non si danneggiano proprietà pubbliche e/o private.
10) Non è ammessa alcuna forma di vandalismo.
11) Non sono ammessi furti, saccheggi e simili.
12) Dopo ogni nostra attività pubblica, si lascia pulito il posto, una parte del nostro paese che noi vogliamo migliore.
13) Nelle nostre iniziative non sono ammesse armi proprie o improprie (bastoni, catene ecc.), non sono ammessi caschi, passamontagna e simili (noi siamo cittadini italiani che manifestano pacificamente a viso scoperto).
14) Non è ammesso alcun tipo di equipaggiamento tipico di sommosse, non è questa la nostra intenzione.
15) Le Forze dell’Ordine non sono nostri nemici. Non si insultano, provocano o aggrediscono per alcuna ragione.
16) Provocatori, violenti, aggressivi, insolenti ecc. non sono tollerati. Vogliamo una rivoluzione civile e costituzionale, non violenta e rispettosa delle nostre ed altrui dignità di cittadini italiani.
17) Chiunque si avveda dell’intrusione nelle nostre attività (cortei, presidi ecc.) di soggetti come sopra descritti è tenuto ad isolarli e segnalarli sia ai coordinatori sia alle Forze dell’Ordine. Essi mettono a rischio la nostra incolumità fisica ed il successo della nostra iniziativa.
18) Chiunque osservi qualcuno del nostro Partito che contravviene alle disposizioni del Codice Etico e del Codice di Comportamento è tenuto ad avvicinarlo e dissuaderlo. In caso di insuccesso, è tenuto a isolarlo e segnalarlo, ai coordinatori ed alle Forze dell’Ordine, affinché le sue personali responsabilità non ricadano su tutti i partecipanti. Anche questi individui mettono a rischio la nostra incolumità ed il successo della nostra iniziativa.
​
Articolo 25 - Scioglimento
In caso di scioglimento del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità” per qualsiasi causa, previsto per legge o per volontà del Congresso Nazionale o del Consiglio Direttivo Nazionale, è da deliberarsi con i voti di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto al Congresso Nazionale del “Partito Nazionale 9 Dicembre Forconi per la Sovranità”.
​
Articolo 26 - Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o di interpretazione dell’atto costitutivo e dello Statuto, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura (arbitrato irrituale).
​
Articolo 27 - Leggi applicabili
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme, alle leggi speciali ed al Codice Civile.
---
​
-
​